201801.18
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Frutti di bosco con epatite A – insussistenza del reato di cui agli artt.444/452 codice penale

Con una sentenza del  novembre 2017 il Tribunale di Milano ha confermato un principio importante nel campo del food law  e cioè che l’operatore non è responsabile ove il fatto non sia ascrivibile alla sua condotta colposa .

Nel caso di specie, in cui si discuteva della presenza del virus  epatite A nei frutti di bosco , il dibattimento ha consentito di accertare che , fino alla allerta sanitaria , la presenza di tale virus nei frutti di bosco  non era considerata come rischio rilevante ai fini del sistema HACCP e che comunque l’operatore aveva svolto le attività di controllo in conformità  al piano.