Frutti di bosco con epatite A – insussistenza del reato di cui agli artt.444/452 codice penale
Con una sentenza del novembre 2017 il Tribunale di Milano ha confermato un principio importante nel campo del food law e cioè che l’operatore non è responsabile ove il fatto non sia ascrivibile alla sua condotta colposa .
Nel caso di specie, in cui si discuteva della presenza del virus epatite A nei frutti di bosco , il dibattimento ha consentito di accertare che , fino alla allerta sanitaria , la presenza di tale virus nei frutti di bosco non era considerata come rischio rilevante ai fini del sistema HACCP e che comunque l’operatore aveva svolto le attività di controllo in conformità al piano.