Consiglio di Stato, Ord. 68/2022: possibile natura penalistica delle sanzioni irrogate dall’AGCM per pratiche commerciali scorrette e ne bis in idem sanzionatorio
Con la recente Ordinanza n. 68 del 7 gennaio 2022, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE una questione relativa alla possibile qualificazione in chiave penalistica delle sanzioni irrogate dall’AGCM in relazione a pratiche commerciali scorrette ai sensi della Direttiva 2005/29 CE e alle eventuali conseguenze in ordine al principio del ne bis in idem sanzionatorio relativamente a una condanna penale intervenuta in altro Stato membro per i medesimi fatti.
Nel caso in questione l’AGCM irrogava alle società del gruppo Volkswagen una sanzione per la violazione degli articoli 20, 21 e 23 del Codice del Consumo. I profili di scorrettezza individuati riguardavano la commercializzazione di veicoli diesel nei quali era stato installato un sistema software di ricircolo del gas di scarico idoneo ad alterare la rilevazione dei livelli di emissione di ossido di azoto, simulando delle prestazioni di tali motori in chiave di protezione ambientale e inducendo, di conseguenza, i consumatori a decisioni di acquisto non libere né tantomeno adeguatamente consapevoli.
Le predette società impugnavano tale provvedimento sia in primo grado sia, successivamente, in appello lamentando la violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, per non aver i Giudici tenuto conto della condanna in sede penale già riportata dalle stesse in Germania per i medesimi fatti.
Secondo l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, infatti, “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge” e ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di Shengen “una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente […]”.
Sul punto risulta pertanto dirimente l’accertamento della natura della sanzione irrogata dall’ACGM per la violazione delle norme del Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette in quanto, qualora si accertasse il carattere sostanzialmente penale del procedimento italiano, sarebbe in effetti ipotizzabile un caso di ne bis in idem sanzionatorio.