202209.16
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14908/2022: le sanzioni doganali sproporzionate alla violazione vanno rideterminate dal giudice di merito.

Con la recente Ordinanza n. 14908 del 11 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha enunciato il fondamentale principio secondo cui le sanzioni doganali devono essere proporzionali alla violazione commessa e, qualora non lo siano, spetta al giudice nazionale rideterminarle nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel caso di specie la società contribuente aveva impugnato un atto di contestazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 303 del TULD, maggiorata del 10 %; la Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso annullando la maggiorazione del 10% e, in seguito, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l’appello della società contribuente determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato, affermando che la sanzione di cui all’art. 303 del TULD risultava eccessiva e irrispettosa del principio unionale di proporzionalità delle sanzioni.

La Cassazione ha condiviso la decisione della Commissione regionale, reputandola conforme ai principi in materia di proporzionalità delle sanzioni più volte enunciati dalla Corte di Giustizia, secondo cui le sanzioni non possono eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione del tributo ed evitare l’evasione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della sanzione, la mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime può assumere rilievo in relazione al parametro della proporzionalità.

I giudici, pertanto, hanno ritenuto corretta la rideterminazione della sanzione rilevando come, stante la rigidità dei minimi previsti nel sistema a scaglioni sanzionatori delineato dall’art. 303 del TULD, un’applicazione della relativa sanzione amministrativa, pur nel suo minimo edittale, sarebbe risultata irragionevole in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato,  mancando la possibilità di adeguare la sanzione al caso specifico e di tenere conto dell’atteggiamento collaborativo della società contribuente.