202206.29
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Corte di Cassazione sent. 21252/2022: la responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, va individuata all’interno della singola struttura aziendale.

Con la recente sentenza n. 21252/2022 la sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui in tema di disciplina degli alimenti, la responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta.

Nel caso in oggetto, due responsabili di un servizio mensa presso una scuola primaria erano stati condannati per aver somministrato un biscotto contenente una calamita a un bambino.

I ricorrenti, i quali rivestivano rispettivamente il ruolo di responsabile operativo di area, con la qualifica di operatore sanitario alimentare e di responsabile del servizio di ristorazione, contestavano che essi non avevano avuto alcun ruolo attivo nella preparazione degli alimenti destinati alla mensa e che il Tribunale di primo grado gli aveva sostanzialmente ascritto una responsabilità di tipo oggettivo, basandosi esclusivamente sulle qualifiche rivestite, in violazione del principio di effettività rispetto alla funzione in concreto esercitata.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso rilevando che qualora il fatto illecito consista nella preparazione e somministrazione di sostanze alimentari nocive e venga in rilievo il ruolo di soggetti apicali non personalmente coinvolti nelle materiali attività oggetto d’imputazione, questi sono chiamati a risponderne solo nel caso in cui abbiamo colposamente trascurato di impartire disposizioni al fine di garantire un regime di controllo della qualità del prodotto idoneo a prevenire una simile eventualità o di verificare la corretta attuazione delle stesse, laddove impartite.

I giudici evidenziavano che la responsabilità degli imputati era stata affermata sulla base di un’argomentazione estremamente generica, secondo la quale rientrava nelle mansioni degli imputati il compito di controllare che non si verificassero cadute accidentali di materiali nel corso della lavorazione dei prodotti e che il rinvenimento della calamita in uno dei biscotti avrebbe reso di per sé “evidente l’esistenza di profili di colpa attinente allo svolgimento dei controlli”.

Secondo la Corte, tuttavia, tale ragionamento non era sufficiente ad attribuire agli imputati la responsabilità in quanto “alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare”. Nel caso di specie non era stato specificato quale sarebbe stata la condotta esigibile dagli imputati e dagli stessi omessa, tale da poter essere ritenuta causalmente connessa all’illecito.