Corte di Giustizia, sent. n. 122/21: gli Stati membri devono valutare caso per caso la pericolosità di prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, possono comportare dei rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori.
Con la recente sentenza n. 122/21 del 2.06.2022, la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione della direttiva n. 85/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Nel caso di specie, l’Autorità lituana per la tutela dei consumatori, aveva vietato la messa a disposizione sul mercato di alcune tipologie di bombe da bagno vendute, mediante sito Internet, da una società di diritto inglese, ritenendo che tali prodotti, per aspetto, odore, forma e dimensioni, imitavano prodotti alimentari e, avendo un aspetto diverso da quello che erano in realtà, compromettevano la sicurezza o la salute dei consumatori, soprattutto di bambini e anziani.
La società produttrice si era opposta a tale decisione sostenendo che, secondo l’art. 1 della direttiva 87/357, l’Autorità non poteva limitarsi a dimostrare il rischio di confusione di tali prodotti con prodotti alimentari, ma doveva anche dimostrare la pericolosità derivante da tale confusione.
La Corte amministrativa suprema di Lituania, investita della questione, chiedeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea alcuni chiarimenti sull’interpretazione della citata direttiva, al fine di determinare se debba essere dimostrato con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, ne hanno l’aspetto, può comportare rischi per la salute o la sicurezza.
La Corte di Giustizia evidenziava, anzitutto, che la direttiva n. 87/357 non ha lo scopo di vietare, in linea di principio, la commercializzazione di tutti i prodotti che non sono prodotti alimentari e che possono essere confusi con questi ultimi. Le disposizioni di tale normativa, peraltro, non introducono alcuna presunzione di pericolosità dei prodotti somiglianti a prodotti alimentari; interpretare l’art. 1 della direttiva nel senso che esso introduca una presunzione di questo genere vorrebbe dire, di fatto, vietare la commercializzazione di tali prodotti.
In conclusione, i Giudici hanno stabilito che le autorità nazionali devono valutare, caso per caso, le caratteristiche oggettive di un prodotto al fine di accertare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla direttiva per poter imporre un divieto di commercializzazione di tali prodotti. In sostanza, qualora un prodotto abbia l’aspetto di un prodotto alimentare, la valutazione non può limitarsi alle probabilità che esso sia confuso con un prodotto alimentare e possa quindi essere ingerito, ma deve estendersi anche ai rischi di tale azione.