il TAR boccia la regione Campania per i prodotti tipici negli autogrill
Il Tar Campania , su ricorso di Esso con intervento adesivo di Autogrill, ha bocciato la legge regionale in base alla quale sarebbe stato obbligo riservare, negli autogrill, almeno 150 metri quadrati di superficie coperta ad attività di bar sotto pensilina e promozione di prodotti tipici campani a pena di decadenza dalla concessione .
La argomentazione del TAR si basa essenzialmente sulle disposizioni di c.d. liberalizzazione in quanto espressione delle norme del diritto europeo ( art. 56-57 TFUE) che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi , concludendo che ” si è quindi in presenza di un intervento legislativo regionale esorbitante e in aperto contrasto con le norme europee” .
In realtà la problematica poteva anche essere affrontata sotto il diverso profilo della non conformità alle norme dell’Unione che disciplinano la commercializzazione dei prodotti alimentari ( a cominciare dall’utilizzo della indicazione “prodotti tipici campani ” ,del tutto avulsa dallo scenario giuridico ) per giungere comunque alla stessa bocciatura .
Appare però rimarchevole che i Giudici campani abbiamo ritenuto di confermare un principio spesso dimenticato e cioè che il giudice nazionale ha il potere -dovere di conformarsi al diritto comunitario , concepito quest’ultimo come un unicum con il diritto interno , ma su quest’ultimo automaticamente prevalente , (il che )comporta la disapplicazione , di propria iniziativa , non solo delle regole processuali del diritto interno , ma anche di ogni altra disposizione interna quand’anche di rango legislativo .