La pronuncia n. 359/2022 del TAR Lazio in materia di igiene degli alimenti
Con la recente sentenza n. 359 del 23 marzo 2022, il Tar Lazio ha accolto il ricorso promosso da Eurospin Lazio S.p.A. per l’annullamento dei provvedimenti emanati nei confronti della stessa dall’ASL Frosinone, in ragione dell’asserita violazione della normativa comunitaria in materia di igiene degli alimenti di cui al Reg. (CE) 852/2004. I principi di diritto ivi esposti sono stati poi riportati anche nella sentenza gemella n. 360 del 2022.
Nel caso in oggetto l’ASL aveva contestato a Eurospin le modalità di vendita “self-service” del pane e aveva prescritto la messa in atto di misure atte a evitare l’accesso diretto al prodotto sfuso nei contenitori da parte degli acquirenti; in seguito l’ASL aveva irrogato nei confronti della ricorrente una sanzione per non aver adempiuto alla prescrizione di cui sopra.
In via preliminare, con riferimento all’eccezione di improcedibilità/inammissibilità sollevata dalla resistente per la mancata rituale impugnazione di tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’ASL, il Tar ha ribadito un principio giurisprudenziale ormai assodato, secondo cui la cosiddetta “clausola di stile” apposta nell’epigrafe di un ricorso non soddisfa in sé l’onere di specificare ogni provvedimento impugnato, dovendosi, invece, fare riferimento all’effettiva volontà del ricorrente per individuare gli atti impugnati.
Nel caso in questione, tuttavia, il ricorso conteneva diversi richiami dettagliati ai vari provvedimenti adottati dall’ASL e secondo i giudici ciò rendeva manifesta l’effettiva volontà di parte ricorrente di impugnare anche tali atti per illegittimità derivata.
In merito poi all’esame del ricorso, il Collegio ne ha rilevato la fondatezza in quanto la contestazione mossa dall’ASL risultava eccessivamente generica e non indicava sotto quale profilo si rilevavano forme di contaminazione dei prodotti. I Giudici hanno ritenuto, inoltre, che l’ASL non avesse adeguatamente spiegato per quale motivo le precauzioni già adottate dalla ricorrente non risultassero idonee ai sensi della normativa comunitaria; evidenti erano infatti gli accorgimenti presi da Eurospin al fine di evitare contatti del prodotto con clienti non acquirenti che avrebbero dovuto essere valutati dalla ASL.