Le sezioni Unite confermano che , ai fini della competenza , il luogo di consegna si determina con la materiale disponibilità del bene
Con la sentenza 18 luglio 2017 , le Sezioni Unite della Cassazione adite per una questione di giurisdizione , hanno confermato che il luogo di consegna della merce deve essere individuato in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell’acquirente; con le ulteriori precisazioni, qui rilevanti, che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore (oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo concordato dalle parti); e che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è quello di recapito finale della merce, cioè il luogo in cui i beni compravenduti entrino nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell’acquirente (cfr. da ultimo, in massima e in motivazione S.U. n. 3558/17; conformi, n. 13941/14 e S.U. nn. 1134/14 e 6640/12; v. anche Corte di giustizia UE 25 febbraio 2010 n. 381 e 9 giugno 2011).