Limiti temporali ed oggettivi per l’attestazione sull’effettiva origine delle merci in un momento successivo – rilevanza dell’indicazione Made In Italy sugli imballi
Cassazione penale Sent.n. 15249/17. Sequestro da parte della Dogana di Bari di un quantitativo di kg 510.216 in 48 sacchi di fertilizzanti provenienti dalla Cina posti all’interno di 21 containers – Utilizzo della dicitura ”M.T. S.A.S. FERTILISER MADE IN Italy S.S.:…” sui nastri utilizzati per imballare i pallet, nonchè della dicitura ”fabbricante/importato da M.SAS fertilizer” sui sacchi di prodotto – esclusione della qualifica di “fabbricante “ ai sensi dell’art.2. m) d.lgs 75/2010 – Violazione dell’art. 517 cp e 4.49 legge 350/03 – Impossibilità di avvalersi della facoltà di rendere le informazioni ai consumatori in ordine alla effettiva origine del prodotto in un momento successivo alla importazione – La specifica attestazione basata sulla circolare MISE 9/1/2009 può essere presentata solo nella fase di transito doganale, allegata alla dichiarazione doganale e non successivamente all’importazione e solo quando inserire l’esatta indicazione dell’origine non sia possibile in una fase anteriore alla commercializzazione.